di Diego Montes
La bozza della strategia di investimento al dettaglio non si limita a un divieto parziale di retrocessione, ma cerca anche di evitare costi eccessivi nella commercializzazione di OICVM e prodotti alternativi.
La bozza della Retail Investment Strategy non solo affronta il divieto parziale di retrocessione, ma cerca anche di evitare costi eccessivi nella commercializzazione di OICVM e prodotti alternativi, secondo il documento a cui Citywire ha avuto accesso in esclusiva per la Spagna e l’Italia.
A tal fine, il documento include una serie di modifiche da introdurre in due direttive: la Direttiva 2009/65/UE, che regola gli investimenti in valori mobiliari (OICVM), e la Direttiva 2011/61/UE, che mira a stabilire le regole per un corretto sviluppo degli investimenti alternativi.
Le pagine del documento esclusivo sulla strategia di investimento al dettaglio dell’UE
In entrambe, la Commissione europea è interessata a promuovere la trasparenza dei costi e, soprattutto, a evitare oneri eccessivi o ingiustificati per gli investitori. Pertanto, la Commissione propone l’inserimento di un emendamento che completerebbe l’articolo 14 della Direttiva OICVM, che stabilisce una serie di principi che le società devono rispettare e che si basano sull’agire senza conflitti di interesse in cui l’onestà, la correttezza e, in ultima analisi, gli interessi del cliente sono prioritari.
L’emendamento chiede agli Stati membri di imporre ai gestori di evitare di addebitare costi indebiti ai veicoli OICVM e ai loro gestori e definisce le caratteristiche che un costo deve avere per essere considerato adeguato. In sostanza, devono essere necessari affinché la strategia di investimento operi in conformità con il suo obiettivo o soddisfi i requisiti normativi e devono essere sostenuti in modo tale da garantire un trattamento equo degli investitori.
Pagine del documento esclusivo della strategia di investimento al dettaglio dell’UE
La prossima disposizione che la Commissione europea intende aggiungere alla direttiva prevede che le società di gestione mantengano un processo di determinazione dei prezzi efficace. Gli Stati membri richiederanno inoltre alle società di rivedere annualmente se sono stati addebitati costi indebiti agli investitori e, in tal caso, di rimborsarli e di stabilire una compensazione.
Gli Stati membri richiederanno anche alle società di gestione di verificare annualmente se i loro costi sono equi e proporzionati. Inoltre, se un veicolo si discosta dal benchmark della sua classe o non soddisfa altri criteri stabiliti dal gestore per la determinazione del prezzo, non può essere commercializzato.
Per rafforzare ulteriormente la vigilanza sui costi, la Commissione europea aggiunge due punti all’articolo che prevede l’attuazione di misure per garantire che le società rispettino i loro obblighi. In sostanza, si chiede di specificare i requisiti minimi per il processo di determinazione dei prezzi, al fine di evitare l’addebito di costi indebiti, e di stabilire criteri ed elementi per determinare se i costi sono giustificati e proporzionati.
Pagine del documento esclusivo dell’UE sulla strategia di investimento al dettaglio
Nel caso della direttiva sui prodotti alternativi, l’emendamento relativo ai costi è inserito anche nell’articolo 14, che si concentra sull’identificazione dei conflitti di interesse. In questo caso, la Commissione europea intende anche chiarire che “gli Stati membri richiedono (…) che siano evitati costi indebiti per i fondi alternativi e i loro membri”.
Le disposizioni successive sono molto simili a quelle proposte dalla Commissione europea per i veicoli OICVM e chiedono ai gestori di non addebitare costi ingiusti ai detentori di quote, di risarcirli se lo hanno fatto e di rivedere le loro politiche sui costi una volta all’anno.
Come nella direttiva OICVM, la direttiva prevede che l’ESMA e le altre autorità competenti sviluppino e rendano disponibili al pubblico dei benchmark per consentire la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei diversi prodotti o delle loro classi di azioni, qualora abbiano strutture di costo diverse.
Pagine del documento esclusivo della strategia di investimento al dettaglio dell’UE
In entrambe le direttive, la Commissione europea richiede una relazione “accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa” dopo cinque anni, che valuti “se il quadro normativo ha avuto un impatto positivo sui costi e sui rendimenti offerti agli investitori al dettaglio” e, d’altro canto, “se il processo è proporzionato in termini di complessità e costi sostenuti”.
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Articolo tratto da “Citywire” del 17/05/2023